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I RIFERIMENTI
  RD. n. 1165 - T.U. edilizia economica e popolare - 28 aprile 1938 E' finora il testo più organico in materia. In esso viene raggruppata tutta la normativa in materia di mutui, di gestione delle cooperative (amministrativa e di costruzione degli alloggi), prevedendo la suddivisione fra cooperative a proprietà indivisa, e la disciplina del rapporto con i soci delle stesse.      
   
  D.L.C.P.S.. n 1577 - 14 dicembre 1947 Si tratta della cosiddetta "Legge Basevi" che detta norme in materia di vigilanza, registro prefettizio per le cooperative, requisiti mutualistici delle cooperative e dei loro consorzi. Insieme alle norme dettate dal Testo Unico del 1938 e dalla legge 127/71, forma il "corpus" principale delle norme concernenti le cooperative.      
  Legge 167 - 18 aprile 1962 Con essa si dispone la previsione di piani di zona di edilizia economica e popolare nonché la normativa per l'esproprio delle aree su iniziativa dei comuni o dei soggetti interessati alla realizzazione degli alloggi (IACP, Cooperative ecc.)    
  Legge 1179- 1 novembre 1965 Detta norme per il finanziamento degli alloggi realizzati nei piani ex legge 167/62, nonché quelle relative alla estinzione dei mutui - max in 25 anni con un tasso a carico dei mutuatari del 5,50% - e ai requisiti soggettivi occorrenti per usufruirne.    
  Legge 127 - 17 febbraio 1971 Considerata una "miniriforma della cooperazione" precisa e definisce ulteriormente alcuni aspetti della "legge Basevi" e prevede, in modo organico, all'art. 12 i prestiti dei soci alle cooperative e loro consorzi con un limite per ciascun socio di lire tre milioni; successive norme hanno via via elevato questo limite a lire quaranta milioni (e 80 per le cooperative di produzione e lavoro e per quelle agricole) e una tassazione a titolo di imposta nella misura del 12,50% degli interessi riconosciute ai soci.    
 
  Legge 865 - 22 ottobre 1971 Istituisce il CER, disciplina i rapporti di questo con le Regioni (da poco istituite), modifica le norme in materia di esproprio determinando le modalità per il calcolo dell'indennità ai proprietari, istituisce la concessione del diritto di superficie sulle aree (ius edificandi) agli operatori e le relative convenzioni e dei relativi corrispettivi da pagarsi ai Comuni, si prevede una preferenza per le cooperative a proprietà indivisa.    
 
  Legge 166 - 27 maggio 1975 Fra le altre disposizioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale, dispone che le cooperative a proprietà indivisa, che prevedono nello statuto che in caso di scioglimento trasferiranno gli alloggi all'IACP competente per territorio, usufruiranno di mutui al tasso del 4%.    
  Legge 457 - 5 agosto 1978 Prevede un piano decennale per l'edilizia residenziale da realizzarsi in bienni, definisce le competenze del CIPE, del CER e delle Regioni in questa materia, detta nuove norme in materia di concessione dei mutui agevolati, con la previsione di mutui indicizzati e di tassi diversi per fasce di reddito, prevede i piani di recupero e l'utilizzazione di fonti alternative di energia.    
  D.Lgv. n. 127 - 9 aprile 1991 Attuazione della IV e VII direttiva CEE in materia di bilanci. Applicando tale norma le cooperative edilizie sono state omologate alle altre società, facendo insorgere diversi problemi nella stesura dei bilanci e nella trasparenza delle comunicazioni ai soci, data la peculiare natura delle cooperative e della loro gestione che, nell'adozione della norma, non è stata adeguatamente considerata dal legislatore.    
 
 

Legge 59 - 31 gennaio 1992 Detta nuove norme in materia di cooperative, con la previsione dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa, dell'Albo Nazionale delle cooperative edilizie e della certificazione per cooperative che abbiano determinati requisiti in materia di patrimonio o di fatturato.

   
  Legge 179 del 17 febbraio 1992 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e la conseguente delibera CIPE 16 marzo 1994 che provvede alla ripartizione dei previsti stanziamenti, vengono introdotte positive innovazioni normative.